Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 6 aprile 2020 - n. XI/3031 “Legge regionale 31 marzo 2020 n. 4. Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza

Ambito: attività venatoria

Parole di interesse: bilanci; caccia; proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 inerente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
  • l’ordinanza 3 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 32 del 08-02-2020); l’ordinanza 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2020);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (20A01605)»;
  • il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
  • la legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria», in particolare gli articoli 28, 30, 33 e 35;
  • la legge regionale «Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» n. 4 del 31 marzo 2020;

Considerato che gli articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c.2.1 e 3 della l.r. 26/93 stabiliscono scadenze temporali relative ad alcuni adempimenti a carico dei cacciatori e degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia, nello specifico:

− Art. 28. c. 7:

  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori ivi residenti entro il 31 marzo di ogni anno, prorogabile al 31 maggio mediante il pagamento di una quota associativa maggiorata del 20%;
  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori che non vi sono residenti, già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo di ogni anno;

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile;

− Art. 33.

  • c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno;
  • c. 7: accoglimento delle domande di adesione presentate dai cacciatori da parte del comitato di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio;

− Art. 35. c 2.1:

  • presentazione da parte dei cacciatori della richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo;
  • rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio;

− – Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo di ogni anno; Considerato quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, in materia di differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali intercorrenti tra il 31 marzo ed il 31 maggio;

Ritenuto pertanto, in via eccezionale, in virtù di quanto previsto dalla sopracitata legge, di prorogare tutti i termini temporali sopra elencati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 26/93, come di seguito specificato:

− Art. 28. c. 7:

  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcuna maggiorazione;
  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 33.

  • c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 15 maggio;
  • c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 35. c 2.1:

  • presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;
  • rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

Valutato, altresì, opportuno determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, (proroga termini) (caccia)

  1. di prorogare, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, le scadenze temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

− Art. 28. c. 7:

  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcuna maggiorazione;
  • iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno; (bilanci)

− Art. 33.

  • c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 15 maggio;
  • c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 35. c 2.1:

  • presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;
  • rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

  1. di determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c.11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;
  2. di pubblicare, ai fini informativi, il presente provvedimento sul BURL e sul portale internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633