Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 19 aprile 2020, n. 39 - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19

  • Con la ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 la Regione Toscana ha ampliato il novero dei soggetti che sono ammessi prioritariamente ai test sierologico rapido, ed ha individuato i soggetti abilitati al suo svolgimento.

Parole di interesse: misure di cautela,; misure di contenimento; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, assistenza; trattamento; validità delle misure; coordinamento con altre fonti

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.L. dell’8 aprile 2020, n.23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Richiamata la ordinanza n.18/2020, che ha previsto, fra l’altro, l’attivazione di una prima fase di impiego dei test sierologici rapidi, al fine di valutare i possibili utilizzi e le possibili azioni conseguenti di prevenzione e contenimento del virus;
Considerato che, con Decreto n.4872/2020 del Direttore della Direzione competente in materia di diritto alla salute, è stato per questo motivo costituito un apposito Gruppo di lavoro per la valutazione più approfondita dei risultati test sierologici rapidi, con il compito di definire, fra l’altro, il possibile utilizzo del test in alcune aree, strutture e fasce di popolazione a maggiore rischio caratterizzate dall’essere popolazioni di coorte prevalentemente costanti e stabili nel tempo e conseguentemente per le migliori successive azioni di estensione del test ad altri ambiti e fasce di popolazione fino allo screening;
Richiamata la ordinanza n.23/2020, mediante la quale sono stati definiti gli indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19;
Tenuto conto che, mediante la predetta ordinanza, sono stati individuati, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché della disponibilità dei test, i soggetti inerenti alcuni ambiti di gruppo o individuale, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi;
Considerato che, ai sensi della citata ordinanza n.23/2020, i criteri e gli ambiti di intervento, definiti per l’impiego dei test sierologici rapidi, potranno subire integrazioni e/o modifiche, in ragione della progressiva disponibilità di test sierologici rapidi, del mutare del quadro epidemiologico, delle sopravvenute evidenze scientifiche e delle valutazioni del Gruppo di Lavoro, di cui in premessa, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dai livelli nazionale;
Ritenuto, pertanto, di integrare gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza sopracitata, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, con gli ulteriori riportati di seguito nel dispositivo;
Visto l’”Avviso manifestazione di interesse per emergenza COVID-19” pubblicato sul sito di ESTAR il giorno 9 aprile 2020 e con scadenza alle ore 18 del giorno 11 aprile 2020, mediante il quale, in merito all’utilizzo dei test sierologici rapidi, si è proceduto all’effettuazione di un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare sul territorio regionale i laboratori da utilizzare per la effettuazione dei test sopracitati;
Tenuto conto che sulla base dell’Avviso sopracitato e delle candidature pervenute, è stato definito l’elenco dei laboratori per lo svolgimento dei test sierologici, riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Considerato che i laboratori, di cui all’allegato A, sulla base delle specifiche convenzioni stipulate con le Aziende sanitarie competenti, sono deputati allo svolgimento dei test sierologici rapidi per i soggetti individuati dalla ordinanza n.23/2020 e dalla presente ordinanza, che potranno ad essi fare riferimento per la esecuzione del test;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica: (misure di cautela; trattamento, assistenza, lavoratori dipendenti; salute e sicurezza dei lavoratori)

1. di integrare gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza n.23/2020, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, con i seguenti:
• Polizia Municipale e Polizia Provinciale;
• lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;
• lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;
• dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
• dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
• dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
• lavoratori dei servizi a domicilio;
• lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
• edicolanti e librai;
• operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico;
• tassisti;
• operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
• operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
• personale dei consolati a contatto con il pubblico;
• personale dei porti e degli aeroporti;
• lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani;

2. di stabilire che, nei casi di cui al punto 1, il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica; (misure organizzative)

3. di confermare la vigenza delle ulteriori disposizioni contenute nella ordinanza n.23/2020, in ordine alla esecuzione dei test sierologici rapidi;
4. di prevedere che i criteri e gli ambiti di intervento per l’impiego dei test sierologici rapidi, come definiti dalla ordinanza n.23/2020 e dalla presente ordinanza, potranno subire integrazioni e/o modifiche, mediante apposito decreto del Direttore regionale competente in materia di diritto alla salute, in ragione della progressiva disponibilità di test sierologici rapidi, del mutare del quadro epidemiologico, delle sopravvenute evidenze scientifiche e delle valutazioni del Gruppo di Lavoro, di cui in premessa, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dal livello nazionale; (misure organizzative)

5. di prendere atto dell’elenco dei laboratori per lo svolgimento dei test sierologici, riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, definito sulla base dell’Avviso di manifestazione di interesse, di cui in premessa, e delle candidature pervenute; (misure organizzative)

6. di prevedere che i laboratori, di cui all’allegato A, sulla base delle specifiche convenzioni stipulate con le Aziende sanitarie competenti, sono deputati allo svolgimento dei test sierologici rapidi per i soggetti individuati dalla ordinanza n.23/2020 e dalla presente ordinanza, che potranno ad essi fare riferimento per la esecuzione del test; (misure organizzative; assistenza)

7. di ribadire, in conformità a quanto già disposto dalla ordinanza n.23/2020, che qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo intercorrente fra l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), sia onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale o il medico competente; (misure di cautela; misure di contenimento)

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. (coordinamento con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. (protezione dati personali)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

Allegato 1
[OMISSIS]

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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