Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 14 aprile 2020, n. 36 - Oggetto: Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione.

  • Con la ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 la Regione Toscana ha consentito – a particolari condizioni di cautela – alcune attività connesse alla coltivazione degli orti privati, alla silvicultura ed al contenimento della fauna selvatica

 

Parole di interesse: limitazioni libertà di circolazione; agricoltura; misure di cautela; validità delle misure; sanzioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 117, comma 3 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitari regionale) e, in particolare l'articolo 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 63 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e le successive ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il d.p.c.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) che all’articolo 1, comma 1 adotta varie misure, e in particolare: a) sono sospese tutte le attività produttive a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020; b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
Preso atto che tra le attività consentite ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 all’articolo 1, comma 1, lettera f) sono previste le “attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari” e che inoltre nell’allegato 1 sono indicate tra le attività consentite la “Coltivazione di colture agricole non permanenti” identificate con il codice ATECO 01;
Visto il d.p.c.m. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Visto che sulla base del d.p.c.m. 10 aprile 2020 continuano ad essere consentite le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5);
Visto che sulla base del d.p.c.m 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a)
Dato atto che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. possono spostarsi all’interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative, come precisato anche dalla nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 08/04/2020 prot. N. 0003711;
Considerato che l’attività di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all’autoconsumo familiare;
Preso atto che, soprattutto in questa fase primaverile, lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell’anno di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione, con conseguenti ricadute negative non solo per il singolo produttore ma anche con ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli;
Dato atto che la possibilità di giustificare gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole indifferibili può essere fatto ricadere nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza che possono essere addotte nell’autocertificazione da esibire agli organi di polizia per giustificare gli spostamenti in deroga ai divieti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 10 aprile 2020, come confermato anche dalla nota della Prefettura di Firenze (protocollo 045105 del 26 marzo 2020 – agli atti della direzione Agricoltura e sviluppo rurale) in risposta alla richiesta di parere presentata dall’Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale (Prot. 0117900 del 25 marzo 2020);
Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni: a)che avvenga non più di una volta al giorno; b)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare; c)che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare l’articolo 37;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 , n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015) e in particolare l’articolo 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. n. 310 del 11 aprile 2016 così come modificata dalla DGR n. 89 del 3 febbraio 2020 recante “LR. 3/1994: Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 70/2019”.
Visti i vigenti piani di controllo approvati dalla Giunta Regionale: •- DGR n. 71 del 21 gennaio 2019 "l.r. 3/94. approvazione del piano di controllo 2019-2021 sulla specie cinghiale in regione toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 e dell'art. 5 della l.r. 10/2016"; •- DGR n. 595 del 6 maggio 2019 l.r. 3/1994 - Approvazione del "Piano di controllo della specie nutria (Myocastor coypus) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo 2019-2023"; •- DGR n. 1498 del 2 dicembre 2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie volpe (Vulpes vulpes) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo 2020-2024."; •- DGR n. 317 del 11 marzo 2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo delle specie gazza (Pica pica) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994"; •- DGR n. 113 del 4 febbraio 2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie piccione (Columba livia forma domestica) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994"; •- DGR n. 1500 del 2 dicembre 2019 "l.r. 3/1994. Prosecuzione del Piano di controllo della specie minilepre (Sylvilagus floridanus) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994"; •- DGR n. N 538 del 23 aprile 2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie storno (Sturnus vulgaris) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo 2019-2023"; •- DGR n. 1532 del 15 ottobre 2018 "piano di controllo del cormorano (Phalacrocorax carbo) per la prevenzione ed il contenimento dei danni alla fauna ittica";
Visti i vigenti piani di controllo approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 sulla specie capriolo;
Considerato che, in base a quanto indicato al comma 3, dell'articolo 37 della l.r. 3/94, gli interventi di controllo della fauna selvatica sono autorizzati dalla Regione e attuati sotto il coordinamento delle Polizie provinciali e della Città metropolitana di Firenze, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994;
Vista la richiesta di chiarimenti indirizzata al Prefetto di Firenze, in qualità di coordinatore dei Prefetti della Toscana, sulla possibilità per le guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale chiamati ad effettuare gli interventi di controllo, in conformità ai piani sopra richiamati, di giustificare lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza o verso altri comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 22 marzo 2020;
Vista la risposta del Prefetto di Firenze di cui al protocollo 045105 del 26 marzo 2020 che chiarisce che le attività indifferibili rientrano nei casi di assoluta necessità che consentono gli spostamenti;
Considerato che il regolare svolgimento delle operazioni di controllo faunistico è un’attività di carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in questo particolare periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili di oleaginose, cereali e orticole di pieno campo, nonché la ripresa vegetativa dell'arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati da una eccessiva presenza di fauna problematica - ma anche per limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto necessario di dover dare continuità agli interventi gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019 assicurando al contempo il pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 20 gennaio 2020, relativa alla destinazione dei capi abbattuti/catturati in azioni di contenimento e controllo;
Dato atto che i capi catturati sia ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 che dell’articolo 3 della l.r. 70/2019 saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020;
Ritenuto pertanto necessario definire le seguenti condizioni per gli interventi di contenimento della fauna selvatica: a) gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019 dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19; b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020 c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94 d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020;
Vista la legge 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscane) e in particolare gli articoli 47 e 47 bis che disciplinano i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati;
Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 11 che disciplina l’epoca del taglio stabilendo per i tagli dei cedui periodi differenziati con riferimento all’altitudine e alle province: a)Dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno; b)Dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle aree province; c)Dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri; d)Dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati;
Richiamato il comma 3 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 48/2003 che prevede che gli enti competenti, in relazione all’andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di 15 giorni, anche limitatamente al solo periodo di esbosco che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza in cui è consentito il taglio (art. 14 comma 6);
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del dpcm 22 marzo 2020 le attività selvicolturali, non essendo comprese tra le attività consentite sulla base dell’allegato 1, sono state interrotte e pertanto non sono state completate le attività di taglio e di esbosco, con conseguente pregiudizio alla stabilità dell’assetto idrogeologico ma anche con aumento del rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore del d.p.c.m. 10 aprile 2020 le attività selvicolturali di cui al codice ATECO 02, nonché le attività di cura e manutenzione del paesaggio di cui al codice ATECO 81.3, sono consentite a far data dal 14 aprile 2020;
Ritenuto necessario, al fine di consentire alle imprese selvicolturali di completare le operazioni di taglio sospese dalla data di entrata in vigore del d.p.c.m. 22 marzo 2020, disporre la proroga del periodo di taglio e del periodo di esbosco in applicazione dell’articolo 11, comma 3, del d.p.g.r. 48R/2003 per il periodo di 15 giorni; Visto l’articolo 47, comma 6 e comma 6 bis della l.r. 39/2000 l’articolo 10, comma 13 del d.p.g.r. 48/2003 che disciplinano i tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco;
Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni giustificato per situazione di necessità e assoluta urgenza correlati allo svolgimento di tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco, possa avvenire esclusivamente essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni: 1)che avvengano non più di una volta al giorno; 2)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;

ORDINA

Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1.condizioni di spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali: lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:
a)che avvengano non più di una volta al giorno;
b)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c)che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; (limitazioni libertà di circolazione; agricoltura; misure di cautela)

2. condizioni per il controllo e contenimento della fauna selvatica:
a) al fine di assicurare continuità agli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019, gli interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e pertanto tramite la cattura o in forma singola;
b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94;
d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020. (limitazioni libertà di circolazione; agricoltura; misure di cautela)

 

3.Condizioni per attività selvicolturali:
a) al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno è disposta la proroga del periodo di taglio per il periodo di 15 giorni con riferimento alla scadenza di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 48/2003;
b) lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività selvicolturali libere può essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 1)che avvengano non più di una volta al giorno; 2)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare. (limitazioni libertà di circolazione; agricoltura; misure di cautela)

 

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 19/2020. (validità delle misure)
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d,l. 19/2020. (sanzioni)
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: -al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; -ai Prefetti; -ai sindaci -ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze -agli enti competenti in materia di forestazione -al Comando Regione Carabinieri forestale Toscana. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente

Osservatorio sulle fonti

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