Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 9 aprile 2020, n. 30 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio) . Ordinanza ai sensi dell articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Con la ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 la Regione Toscana ha consentito il commercio degli articoli di cartoleria, articoli per ufficio, giochi, semi e piante.

Parole di interesse: commercio; misure di cautela; giochi; validità delle misure

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 117, comma 3 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitari regionale) e, in particolare l'articolo 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischi sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 63 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e le successive ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020 revocando, contestualmente, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, mediante il quale le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e, in particolare, l’articolo 1, punto 1), che stabilisce la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione;

Visto l’Allegato 1 al citato d.p.c.m. 11 marzo 2020, nel quale sono individuate tutte le attività di commercio al dettaglio consentite e i prodotti vendibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale) e in particolare l’Allegato 1, che elenca le attività consentite, individuandole attraverso i relativi codici ATECO;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sopra citato;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. hh) che consente “l’eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che proroga l’efficacia dei provvedimenti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

Considerato che, tra i prodotti di cui è autorizzata la vendita, l’Allegato 1 al d.p.c.m. 11 marzo 2020 sopra citato non comprende gli articoli di cartoleria, le forniture per uffici e i giocattoli;

Preso atto della particolare situazione che l’epidemia da COVID-19 ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, e la prosecuzione dello svolgimento dell’attività didattica mediante lezioni on-line, con conseguente necessità, per studenti e docenti, di avere comunque a disposizione rifornimenti di articoli di cartoleria;

Preso atto del protrarsi della chiusura delle scuole e della probabilità che anche scrutini ed esami verranno effettuati on-line;

Preso atto, altresì, che le medesime esigenze sono emerse in conseguenza della chiusura della maggior parte degli uffici, pubblici e privati, che stanno svolgendo la loro attività in modalità lavoro agile (smart-working) e che comunque necessitano di forniture per uffici e articoli di cartoleria;

Preso atto, inoltre, che il protrarsi della situazione emergenziale, con conseguente chiusura di asili nido e scuole dell’infanzia, determina anche per i più piccoli e per le loro famiglie l’esigenza di fruire di strumenti ludici come valido supporto didattico e di intrattenimento;

Preso atto che, per le ragioni sopra esposte, la vendita al dettaglio degli articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e la vendita al dettaglio di giochi e giocattoli (Codice ATECO 47.65) diventano indispensabili per garantire lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative e per garantire l’intrattenimento dei più piccoli, costituendo tali prodotti beni essenziali e che le forme di vendita consentite, on-line o consegna a domicilio, non sono in grado di soddisfare le richieste in aumento, oltre a comportare aggravi di costi per i cittadini e per le imprese;

Preso atto che è consentita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sopra citato, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e la conseguente vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili, che tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali espressamente previste nell’Allegato 1 allo stesso D.P.C.M. (codice ATECO 01), che è ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, purché sia organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore e che pertanto tale vendita è consentita anche negli esercizi commerciali alimentari;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

  1. di consentire l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online (commercio; giochi);
  1. di consentire alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro (commercio; misure di cautela);
  1. di consentire la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari (commercio);

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633