Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 6 aprile 2020, n. 25 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006

  • Con la ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza Coronavirus, prevedend talune deroghe alla disciplina ordinaria

Parole di interesse: misure organizzative, rifiuti; deroga; validità delle misure; sanzioni.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente n.7 del 04-03-2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6
Vista la parte prima “Disposizioni Comuni e Principi generali” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto in particolare l'articolo 5 “Definizioni”;
Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del d.lgs. 152/2006;
Visto, in particolare, l’articolo 191, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;
Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;
Visto il D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
Visto altresì il D.P.G.R. 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;
Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;
Visto altresì l’articolo 21 della l.r. 25/1998, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;
Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/2020 e il Rapporto COVID-19 n. 3/2020 Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCOV-2” dell'Istituto Superiore della Sanità;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22-03-2020;
Visto l’allegato 1 al citato DPCM, che ricomprende tra le imprese per cui non è prevista la sospensione delle attività quelle di cui al codice ATECO 38, ovvero attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
Visti: - l’art. 1 comma 2 lettera a), della legge 146/1990; - l’art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/06; che individuano l’attività di smaltimento dei rifiuti rispettivamente quali attività di servizio pubblico essenziale e di pubblica utilità; Richiamate le delibere di giunta regionale n.19 del 15.01.2018 e n. 275 del 20/03/2018, che prevedono di garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
Vista la nota coordinata ISPRA – Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23 marzo 2020, avente ad oggetto “Prime indicazioni generali per la gestione dei Rifiuti – Emergenza CoViD-19” approvata dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Viste le segnalazioni pervenute da parte di aziende e imprese del settore che evidenziano situazioni di criticità derivanti dalla contingenza della situazione attuale, che non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative e il compiuto completamento della filiera di gestione dei rifiuti, che richiedono misure straordinarie;
Valutata la necessità di adottare ogni possibile misura organizzativa volta a garantire prioritariamente sia la salute e la sicurezza dei lavoratori che la prosecuzione del servizio di pubblica utilità che deve essere garantito, senza soluzione di continuità, dagli impianti di gestione dei rifiuti presenti sul territorio regionale,
Ritenuto necessario inoltre adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da ISS e dalla nota ISPRA - SNPA tese ad assicurare comunque l’ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative: − alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; − ai procedimenti di autorizzazione; − alla disciplina degli stoccaggi;
Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, che contempla la possibilità di emanare specifiche ordinanze contingibili ed urgenti derogatorie rispetto alla normativa vigente con particolare riferimento a capacità di stoccaggio impianti, deposito temporaneo dei rifiuti, deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, impianti di incenerimento e smaltimento in discarica;
Considerato altresì che: - l’attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata, ovvero una diminuzione della capacità di trattamento a causa della necessità di limitare il personale contemporaneamente presente in azienda. - in funzione di tali chiusure e limitazioni, anche il trattamento dei rifiuti speciali può subire delle limitazioni, cui occorre far fronte in quanto la gestione dei rifiuti è comunque attività di pubblica utilità; - si rende pertanto necessario, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata e favorire il completamento della filiera di smaltimento e recupero dei rifiuti stesso, in un imprescindibile contesto di tutela ambientale e di quella dei lavoratori del comparto, ricorrere ad alcune specifiche azioni quali: •ampliare la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, soprattutto per i gestori del servizio pubblico •consentire la possibilità di nuove destinazioni dei rifiuti; •consentire che gli impianti finali vengano autorizzati fino al massimo della potenzialità, laddove quest’ultima sia stata oggetto di valutazione - al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in maniera ambientalmente sostenibile, si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli impianti di termovalorizzazione e discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati che, in forza di quanto sopra, non trovano più spazio nelle originarie destinazioni;
Acquisiti i pareri di ARPAT e delle Aziende UU.SS. LL della Regione Toscana del 3 aprile 2020;

O R D I N A

1. ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di assicurare il trattamento dei rifiuti urbani e speciali di derivazione urbana prodotti in Regione Toscana, compresi quelli provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani anche raccolti in maniera differenziata e dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive e di trattamento dei rifiuti siti sul territorio regionale; (rifiuti)

2. alle associazioni di categoria, ai gestori dei servizi pubblici, ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di segnalare tempestivamente alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, eventuali necessità di gestione dei rifiuti che non possono essere attuate alle condizioni stabilite nelle autorizzazioni vigenti e che richiedono forme di gestione straordinaria da affrontare con atti amministrativi emergenziali, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs 152/2006 e smi; (rifiuti; informazione)

3. la gestione in deroga dei seguenti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 208 e dell’articolo 29 sexies del D.lgs. 152/06, come di seguito riportate: (rifiuti, deroga)
a) Impianti che effettuano operazioni di stoccaggio- Gli impianti di stoccaggio già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), limitatamente ai rifiuti non pericolosi provenienti dal territorio regionale, possono: 1. aumentare la capacità di stoccaggio istantanea, nel limite massimo del 20%; 2. aumentare la capacità di stoccaggio oltre il 20%, e fino ad un massimo del 50%; 3. modificare l’attività R13 a D15 o viceversa; () 4. inserire rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati, limitatamente ai gestori che svolgono attività di servizio pubblico, o in tutte le situazioni in cui non sia più possibile rispettare i limiti del deposito temporaneo; (rifiuti) 5. modificare tempi e modalità dello stoccaggio; purché gli impianti siano dotati della necessaria capacità impiantistica e siano dotati dei presidi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per l’ambiente e per gli operatori e purché ne sia dimostrata la necessità; La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero comunicate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dall'allegato IV del DM 5 febbraio 1998. I titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe con la presente ordinanza, ai fini di quanto sopra stabilito, devono inviare comunicazione tramite PEC compilando l’allegato Modulo A – Comunicazione per impianti che effettuano operazioni di stoccaggio, dalla quale risulti in particolare che: - l’impianto è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006; - lo spazio adibito allo stoccaggio è sufficiente per l’aumento istantaneo dei quantitativi dei rifiuti autorizzati e sono mantenuti i presidi ambientali previsti dall’autorizzazione vigente; - qualora siano utilizzate aree dell’impianto adibite ad altra attività, sono presenti o adottati presidi idonei al deposito preliminare/messa in riserva, in relazione alle tipologie di rifiuti e che tali aree sono utilizzate esclusivamente per tale attività; - sussiste la capacità di deposito preliminare/messa in riserva, la presenza dei presidi ambientali, delle misure e degli accorgimenti affinché lo stoccaggio sia effettuato in sicurezza, con particolare riferimento a quella dei lavoratori.
b) Discariche – I gestori delle discariche, al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e della filiera di recupero dei rifiuti speciali devono assicurare l'ingresso in discarica dei seguenti rifiuti provenienti dal territorio regionale: 1.rifiuti non pericolosi derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati; 2.rifiuti non pericolosi costituiti dagli scarti derivanti dagli impianti di recupero dei rifiuti speciali che non trovano recapito presso le destinazioni previste in autorizzazione o in altri impianti di recupero, e qualora sia raggiunta la massima capacità di stoccaggio dell'impianto di produzione, anche derivante dalle deroghe di cui alla presente ordinanza, (quali, ad esempio, gli scarti in plastica non riciclabili prodotti dagli impianti di selezione); 3.CSS o rifiuti combustibili che non trovano recapito presso le destinazioni previste in autorizzazione o in altri impianti di recupero, e qualora sia raggiunta la massima capacità di stoccaggio dell'impianto di produzione, anche derivante dalle deroghe di cui alla presente ordinanza; a tali condizioni il CSS può essere conferito con il CER 191212 ; 4.rifiuti non pericolosi prodotti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai succitati punti 1, 2, 3 e 4, le discariche presenti sul territorio regionale applicano le deroghe di legge previste alla nota della tabella 5 del DM 27/09/2010, in aggiunta alle eventuali deroghe sito specifiche già autorizzate. Nel caso in cui per le discariche regionali che utilizzano la FOS per la copertura giornaliera, ai sensi dell’art. 20 septies della lr 25/98 e smi, in conseguenza della situazione emergenziale si dovessero evidenziare criticità nel reperimento della stessa, in deroga a quanto previsto dalla DGRT 878 del 30/07/2018 “Linee Guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in discarica”, è ammesso l’utilizzo di FOS con un valore di IRD
I rifiuti conferiti sulla base della presente ordinanza, sono ammessi in discarica sulla base delle informazioni e analisi fornite dal produttore nella caratterizzazione di base di cui all’art 2 del DM 27/09/2010; la verifica di conformità di cui all’art. 3 del decreto, prevista per i rifiuti generati regolarmente, può essere effettuata dal gestore della discarica tramite l’esecuzione del test di cessione previsto dal medesimo DM, entro 30 giorni dall’avvio dei conferimenti; la responsabilità della correttezza delle informazioni fornite, rimane comunque a carico del produttore, come stabilito all’art. 2, comma 5, del decreto. Nel campo “Annotazioni” dei registri di carico e scarico, ai movimenti relativi agli smaltimenti di cui al presente punto, deve essere riportato il riferimento alla presente ordinanza. I titolari delle discariche che devono operare in adempimento alla presente ordinanza, in deroga a quanto previsto dalle autorizzazioni vigenti, inviano preventivamente una comunicazione tramite PEC trasmettendo l'allegato modulo B – Discariche, debitamente compilato, dalla quale risulti in particolare: - l’indicazione dell’attività/procedura in deroga; - la descrizione dei rifiuti per i quali si chiede la deroga; - motivazione per cui ricorre la necessità di deroga.
c) Varie - Al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si prevede la possibilità di: 1.Consentire agli impianti che abbiano una capacità residua valutata nelle opportune sedi ma non ancora autorizzata, di poter trattare rifiuti fino al massimo della potenzialità impiantistica; 2.Autorizzare gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti autorizzati in Toscana per attività R1 anche per il CER 191212, costituito da scarti combustibili, superando in questa fase limitazioni e prescrizioni presenti nelle autorizzazioni nel rispetto della capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione; 3.Consentire agli impianti autorizzati per la produzione di CSS, laddove non si riscontrino impianti disponibili ad accoglierlo e una volta che l’impianto non abbia più spazi per lo stoccaggio del CSS prodotto, di limitarsi alla produzione di scarti combustibili con CER 191212 per il loro invio prioritariamente ad impianti di recupero energetico R1, o a Discarica; I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle sopra indicate deroghe, ai fini di quanto sopra stabilito, devono inviare comunicazione tramite PEC trasmettendo l'allegato modulo C – Varie, debitamente compilato, dalla quale risulti in particolare: - specifica richiesta della deroga che si richiede - descrizione dei rifiuti per i quali si chiede la deroga e ciclo di lavorazione - motivazione per cui ricorra la necessità richiesta - dimostrazione della capacità tecnica per poter attuare quanto richiesto - comunicazione degli impianti di destino/ arrivo dei rifiuti per i quali si chiede la deroga
d) la Comunicazione di cui alle precedenti lettere dovrà essere inviata a: Prefettura; Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, ARPAT; Provincia, Comune; ASL; Vigili del fuoco ; La trasmissione della comunicazione, contenente tutte le informazioni di cui sopra, è condizione imprescindibile per l’attivazione delle deroghe di cui alla presente ordinanza. Nel caso delle deroghe di cui ai punti 3 a) sub 2, 3 a) sub 4, 3 b) sub 2 e 3 c) sub 3 la concessione della deroga si intende assentita soltanto se non intervengono comunicazioni avverse entro 5 giorni lavorativi dalla data di inoltro della comunicazione. In presenza di comunicazioni avverse alla concessione della deroga, l’attivazione della stessa risulta sospesa. Le deroghe richieste comunque non dovranno: - determinare modifiche alla localizzazione dell’installazione; - comportare modifiche significative alle tecnologie utilizzate dall’impianto autorizzato; - variare la dimensione dell’impianto e delle quantità annualmente trattate; - determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto all'impianto esistente o con riferimento agli impatti considerati in eventuale procedura di VIA espletata sul medesimo impianto. Non sono consentite deroghe per attività sotto diffida sullo specifico impianto.

4. tenuto conto delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e delle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, al fine di ottemperare alle disposizioni di sicurezza delle persone e per garantire lo svolgimento delle attività prioritarie di raccolta dei rifiuti domestici di produzione quotidiana, che i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'art 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.13/R siano chiusi al pubblico. Resta ferma la possibilità per il gestore di svolgere negli stessi le normali attività operative e logistiche;

5. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data di approvazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (validità delle misure); L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti (sanzioni). Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA Enrico Rossi

Osservatorio sulle fonti

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