D.P.G.R. Piemonte 29 marzo 2020, n. 35 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Titolo completo "Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

Pubblicata ne BUR n. 13 suppl. ord. n. 5 del 29 marzo 2020

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; attività commerciali; sanzioni.

Regione Piemonte

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2020, n. 35

Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI:

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. del 23.02.2020 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO CHE risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a potenziare il rifornimento di articoli di cancellaria, assurto a servizio di pubblica utilità, a supporto delle esigenze educative e di istruzione a distanza, in conseguenza del protrarsi del regime di chiusura dei servizi didattici presso gli istituti scolastici;

VISTO il decreto-legge 25 marzo, n.19 che all'art. 3 recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale."

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione)

la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono. (attività commerciali)

SI RACCOMANDA

che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.

SI RAMMENTA

che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, o da ordinanze regionali, l’art. 4 comma 1 recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento [...] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. [...] Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”. (sanzioni)

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio

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