Marche - Atti del Consiglio regionale

L.R. Marche 3 giugno 2020, n. 20 - Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche

Pubblicata nel Bur n. 47 del 04/06/2020

  • Con la presente legge regionale si istituiscono fondi straordinari (3) per sostenere e promuovere la ripartenza delle attività economiche nella Marche (Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, Fondo straordinario per spese di investimento, Fondo straordinario di sostegno alle imprese) e si danno disposizioni per il turismo balneare

Parole d’interesse: sostegni economici; turismo; ristorazione; enti locali; deroghe

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Istituzione dei fondi regionali per l’emergenza Covid-19)

  1. Al fine di attenuare gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione con questa legge istituisce i fondi straordinari per l’emergenza Covid-19 di cui agli articoli 2, 3 e 4 e prevede ulteriori misure straordinarie ed urgenti. (sostegni economici)
  2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati a promuovere l’attivazione di misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza stessa. (sostegni economici)
  3. Il finanziamento degli interventi con i fondi istituiti da questa legge avviene nel rispetto della normativa statale ed europea.

Art. 2 (Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico)

  1. Le quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, ai sensi dell’articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono destinate alla costituzione del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid19”. (sostegni economici)
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 58.632.117,20 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 annualità 2020.
  3. La copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita per euro 46.881.089,97 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, e per euro 11.751.027,23 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 allegata a questa legge.
  4. La Giunta regionale disciplina l’utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e di quanto disposto dall’articolo 109, comma 1 ter, del d.l. 18/2020.

Art. 3 (Fondo straordinario per spese di investimento)

  1. Le quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resesi disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto, sono destinate alla costituzione del “Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti dell’emergenza Covid-19”. (sostegni economici)
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 42.770.021,28 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 annualità 2020.
  3. La copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3.
  4. La Giunta regionale disciplina l’utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 4 (Fondo straordinario di sostegno alle imprese)

  1. Il “Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l’emergenza Covid-19” è costituito dalle risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 e dalle ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione di interventi. Le risorse del fondo sono destinate a supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore delle imprese. (sostegni economici)
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 3.250.000,00 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2, per euro 2.250.000,00 e a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 2, per euro 1.000.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 annualità 2020.
  3. La Regione acquisisce al Titolo 4 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2020/2022 annualità 2020 le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro 3.000.000,00. Il fondo di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 250.000,00 nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 14, Programma 4.

Art. 5 (Comunicazione dei prezzi prevista dall’articolo 40 della l.r. 9/2006)

  1. In via straordinaria per la durata della stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture di cui al Capo I, al Capo II, Sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare, a modifica di quelli già inoltrati ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 9/2006, entro il 30 giugno. (turismo) (deroghe)

Art. 6 (Indicazioni per la gestione amministrativa delle attività turistico-ricreative nelle aree del demanio marittimo)

  1. In via provvisoria e per la sola durata della stagione estiva 2020 i Comuni possono autorizzare l’utilizzo delle aree delle singole concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricettivo rimodulando la distribuzione degli spazi sempre nell’ambito dell’oggetto della concessione, consentendo allestimenti con arredi mobili precari, poggiati e non fissati al suolo, senza apportare alterazioni sostanziali al complesso della concessione o modifiche nell’estensione della zona demaniale. Tali autorizzazioni hanno validità fino al termine del periodo dello stato di emergenza e sono considerate variazioni della concessione ammesse in quanto rientranti nella disposizione dell’articolo 24 del Codice della Navigazione ed in quanto già rilasciate per usi turistico e ricettivi. (turismo) (misure organizzative) (enti locali) (deroghe)
  2. È ammessa, previo accordo con gli stabilimenti balneari collocati alla minor distanza, la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi insistenti sull’arenile presso le strutture d’ombreggio e negli spazi aperti; è lasciata alla libera intesa fra i concessionari di spiaggia, bagnino e gestore di bar ristorante, l’organizzazione dell’attività di somministrazione. (turismo) (misure organizzative) (enti locali) (deroghe)

Art. 7 (Concessione temporanea di fasce di spiagge libere)

  1. In via provvisoria e in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Comuni o le Autorità competenti possono assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due concessioni demaniali marittime ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione demaniale marittima per un massimo di 12 metri lineari al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo, in coerenza con le norme e le linee guida vigenti. (turismo) (ristorazione) (misure organizzative) (enti locali) (deroghe)
  2. I Comuni e le Autorità competenti possono, altresì, assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all’aperto e fino a un massimo di 100 mq. (turismo) (ristorazione) (misure organizzative) (enti locali) (deroghe)

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

  1. Per l’attuazione di questa legge, allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 Variazioni alle entrate del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
  2. Per l’attuazione di questa legge, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 3 Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
  3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

Art. 9 (Disposizioni finali)

  1. Con questa legge si approva l’Allegato di interesse del tesoriere (Tabella 4).
  2. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche alle seguenti voci iscritte nella Missione 15, Programma 2: la voce: “AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CNI 2020 RIF. 2150210119 S_CNI/20” è sostituita dalla voce: “AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private”; la voce: “Trasferimenti per attuazione interventi di formazione continua CNI 2020 RIF. 2150210118 S_CNI/20” è sostituita dalla voce: “AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Trasferimenti correnti a imprese”.
  3. Le autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui al comma 2, per l’anno 2020, a carico della Missione 14, Programma 4, concernenti: “spese per interoperabilità SUAP assistenza all’utente e formazione” e “spese per interoperabilità SUAP Sviluppo software e manutenzione evolutiva”, per i rispettivi importi di euro 30.000,00 ed euro 220.000,00, sono azzerate.
  4. Alla tabella C allegata alla l.r. 41/2019 sono inoltre apportate le variazioni indicate nella Tabella 5 allegata a questa legge.
  5. Alla tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le modifiche indicate nella Tabella 6 allegata a questa legge.

Art. 10 (Dichiarazione d’urgenza)

  1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 giugno 2020

Il Presidente della Giunta regionale

(Luca Ceriscioli)

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633