Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 9 giugno 2020, n. XI/3216 - Inquadramento nel regime temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e ulteriori determinazioni in ordine alla d. g. r. 5 maggio 2020, n. 3112

Titolo completo "Inquadramento nel regime temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e ulteriori determinazioni in ordine alla d. g. r. 5 maggio 2020, n. 3112 «Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da COVID-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 20202022 di Finlombarda s. p. a. di cui alla d. g. r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019"

  • Ambito: agevolazione per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

Parole di interesse: contributi; imprese; procedimento amministrativo

 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n 9 «Interventi per la ripresa economica», con cui sono state definite una serie di misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e in particolare l’art 2 che:

− stanzia 10 000 000,00 di euro per la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all’ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

− prevede quali beneficiari di suddette agevolazioni le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale che realizzano progetti volti all’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuali ovvero alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale;

− definisce «dispositivi medici: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19» e «dispositivi di protezione individuale: dispositivi quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n 9»;

− demanda alla Giunta Regionale, sentita Unioncamere Lombardia, la definizione, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni;

− stabilisce che suddette agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste dall’articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare l’art 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d c r 10 luglio 2018, n XI/64;

Richiamata la d g r  5 maggio 2020, n  3112 «Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da Covid-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s p a  di cui alla d g r  n  XI/2731 del 23 dicembre 2019» con la quale, in attuazione dell’art  2 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n  9, sono stati definiti i termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al medesimo art  2;

Dato atto che nella richiamata d g r 5 maggio 2020, n 3112 è stabilito, tra l’altro:

− che la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

− l’aggiornamento del Prospetto raccordo attività 2020 - 2022 di Finlombarda s p a che è individuata quale soggetto gestore della misura di cui all’allegato A della d g r;

− che sono ammissibili gli interventi volti all’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive ovvero alla riconversione delle unità produttive per la produzione di mascherine chirurgiche, mascherine filtranti, dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi medici (DM);

− che possono presentare domanda le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei settori del manifatturiero (di cui al codice Ateco C) e dell’artigianato (iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;

− è demandata al Dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico, l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l’assolvimento degli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs 33/2013;

Visti:

− l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

− l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

− la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

− il Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

− la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss mm ii;

Visto il d l 19 maggio 2020, n 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

− il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA 57021;

− l’articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;

− l’articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800 000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

− l’articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;

− l’articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l’osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n  234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n  115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n  115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

− l’articolo 64 che dispone l’adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l’aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d l 19 maggio 2020, n 34:

− consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l’adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia;

− prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d l  19 maggio 2020, n  34 (comunicazione aiuto SA 57021), con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020: − 26 e s s  relativi alle regole di cumulo;

− 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l’obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

− 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3 1 del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto necessario stabilire che la misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  3112 si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e in particolare nella sezione 3 1  della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e ss mm ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art  54 del d l  34/2020, fino ad un importo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che gli aiuti concessi a valere sulla misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, N  3112:

− non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

− possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

− sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Stabilito, altresì, che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d p r 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Visto il d m 31 maggio 2017, n 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

− garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d m 31 maggio 2017, n 115 e s m i artt 9 e s s;

− assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

− verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Vista la legge regionale 15 gennaio 2018, n 1 «Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione» e s m i;

Visto il d l 12 luglio 2018 n 87 «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito con modificazione dalla l 9 agosto 2018, n 96 e in particolare l’art 5 «Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti»;

Richiamata la d g r  31 luglio 2019, n  XI/1993 «Disposizioni per l’attuazione della l r  15 gennaio 2018, n  1 «Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione» e degli articoli 5 e 6 del d l  12 luglio 2018 n  87 (a seguito di parere della commissione consiliare)» che ha definito la disciplina attuativa della legge regionale 15 gennaio 2018, n  1 congiuntamente alle modalità di applicazione degli articoli 5 e 6 del d l  87/2018;

Dato atto che nella richiamata d g r 31 luglio 2019, n XI/1993 è stabilito quanto segue:

− nella redazione dei bandi regionali che prevedono l’erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi si stabiliscono tra le cause di decadenza, con conseguente restituzione del contributo erogato, anche la delocalizzazione fuori dal territorio regionale, in Stati appartenenti all’UE o aderenti allo Spazio Economico Europe (SEE) entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, nonché la delocalizzazione nei casi previsti dall’ambito applicativo del d l 87/2018;

− a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi inerenti al divieto di delocalizzazione, il soggetto beneficiario di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi è tenuto alla presentazione di una garanzia fideiussoria pari al valore complessivo dell’aiuto di stato concesso La durata della garanzia fideiussoria deve coprire il termine dei cinque anni successivi alla conclusione dell’iniziativa o dell’investimento agevolato maggiorato di una semestralità, al fine di garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo;

− sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla delocalizzazione i contributi in conto corrente, i contributi in Regime di Minimis che non costituiscono Aiuti di Stato bensì aiuti d’importanza minore, gli aiuti di stato erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari e gli aiuti di stato erogati alle microimprese, come definite all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, secondo quanto previsto dall’art 2 della l r 1/2018;

− si definiscono «Aiuti di Stato: agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse pubbliche, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare la concorrenza, soggetti al controllo ex ante della Commissione Europea attraverso l’obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti di Stato che gli Stati membri intendono istituire o modificare e che non possono essere attivati prima dell’adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione»;

− si definiscono «Investimenti produttivi: investimenti in capitale fisso o in attivi immateriali per le imprese, usati per la produzione di beni e servizi, contribuendo così agli investimenti lordi e all’occupazione Si tratta di contributi in conto capitale»;

Ritenuto necessario, conseguentemente all’inquadramento nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 della misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, N 3112, stabilire che nel bando attuativo di successiva emanazione si applichino le disposizioni di cui alla richiamata d g r 31 luglio 2019, n XI/1993 in tema di limitazione alle delocalizzazioni;

Visto il d l  17 marzo 2020, n  18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art 5 che, al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, autorizza il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi;

Dato atto che in attuazione dell’art 5 del d l 18/2020 è stata adottata l’ordinanza 23 marzo 2020, n 4 «Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19», che all’art 7 (Agevolazioni concedibili) c 7 prevede che tali agevolazioni, concedibili nel limite di 800 000,00 euro, «non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese»;

Dato atto che nella richiamata d g r 5 maggio 2020, n XI/3112 è stabilito, tra l’altro, che: − non potranno presentare domande le imprese alle quali è stato concesso il contributo previsto da Invitalia con la misura CuraItalia, di cui all’art 5 del d l 18/2020;

− le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2020 e comunque entro la data di sospensione dello sportello per eventuale esaurimento delle risorse come stabilito al punto dotazione finanziaria;

Cosiderato che secondo il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e la relativa decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, le regole di cumulo della sezione 3 1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 consentono il cumulo con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo ovvero ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e sempre nel limite massimo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Verificato dai dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (sezione trasparenza) che gli aiuti concessi da Invitalia con la misura CuraItalia a imprese Lombarde, inquadrati nella sezione 3 1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, sono al di sotto del massimale degli 800 000,00;

Ritenuto, pertanto, di concedere anche alle imprese lombarde che hanno ricevuto agevolazioni a valere sull’Ordinanza 23 marzo 2020, n  4, adottata in attuazione dell’art  5 del d l  18/2020, la possibilità di accesso alla misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  XI/3112 a condizione che presentino interventi e spese differenti relativi a investimenti nuovi o incrementali rispetto al Piano di Investimenti oggetto di agevolazione da parte di Invitalia a valere sulla misura Cura Italia di cui alla suddetta ordinanza 4/2020;

Stabilito di demandare al Dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale Welfare inerenti alle produzioni necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e agevolare la ricostituzione delle scorte strategiche:

− la eventuale suddivisione della dotazione misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  XI/3112, pari a complessivi 10 000 000,00, tra raggruppanti di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI) consentendo comunque l’utilizzo di eventuali risorse residue sulle quote riservate ai raggruppamenti sulla base delle domande presentate entro la data di chiusura dello sportello, fissata al 15 ottobre 2020;

− l’elenco di dettaglio dei DPI e DM da produrre, ai fini della concessione del contributo di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  XI/3112, con le relative caratteristiche tecniche, redatto sulla base dei fabbisogni attuali dell’emergenza Covid-19;

Dato atto che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni della d g r 5 maggio 2020, n XI/3112;

Acquisito, nella seduta del 29 maggio 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d g r X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n 6833/2019;

Sentita unioncamere Lombardia come previsto all’art 2 comma 4 della l r  9/2020;

Preso atto delle interlocuzioni con la Prefettura di Milano in qualità di coordinatore di tutte le Prefetture del territorio regionale per facilitare i rapporti con le altre amministrazioni territoriali, inerenti alle modalità di collaborazione finalizzate a garantire il migliore utilizzo dei contributi regionali anche in relazione alle disposizioni di cui al d lgs  159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n  136) e s m i ;

Dato atto che nelle attività istruttorie relative alle domande presentate sulla misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, n 3112 saranno attivate delle modalità di coinvolgimento delle Prefetture lombarde anche in relazione alle disposizioni di cui al d lgs 159/2011;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (contributi) (imprese) (procedimento amministrativo)

1 di inquadrare la misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  3112 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e in particolare nella sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e ss mm ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art  54 del d l  34/2020, fino ad un importo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

2 di dare atto che gli uffici regionali competenti

 − garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d m 31 maggio 2017, n 115 e s m i artt 9 e s s;

− assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

− verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

3 di stabilire che nel bando attuativo della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  XI/3112 si applicano le disposizioni di cui alla d g r  31 luglio 2019, n  XI/1993 in tema di limitazione alle delocalizzazioni da parte delle imprese beneficiarie del contributo regionale;

4  di concedere anche alle imprese lombarde che hanno ricevuto agevolazioni a valere sull’ordinanza 23 marzo 2020, n  4, adottata in attuazione dell’art  5 del d l  18/2020, la possibilità di accesso alla misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r  5 maggio 2020, n  XI/3112 a condizione che presentino interventi e spese differenti relativi a investimenti nuovi o incrementali rispetto al Piano di Investimenti oggetto di agevolazione da parte di Invitalia a valere sulla misura CuraItalia di cui alla suddetta ordinanza 4/2020;

5 di demandare al Dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale Welfare inerenti alle produzioni necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e agevolare la ricostituzione delle scorte strategiche:

− l’eventuale suddivisione della dotazione misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, n XI/3112, pari a complessivi 10 000 000,00, tra raggruppanti di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI) consentendo comunque l’utilizzo di eventuali risorse residue sulle quote riservate ai raggruppamenti sulla base delle domande presentate entro la data di chiusura dello sportello, fissata al 15 ottobre 2020;

− l’elenco di dettaglio dei DPI e DM da produrre, ai fini della concessione del contributo di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, n XI/3112, con le relative caratteristiche tecniche, redatto sulla base dei fabbisogni attuali dell’emergenza Covid-19;

6 di dare atto che nelle attività istruttorie relative alle domande presentate sulla misura di cui all’Allegato A della richiamata d g r 5 maggio 2020, n XI/3112 saranno attivate delle modalità di coinvolgimento delle Prefetture lombarde anche in relazione alle disposizioni di cui al d lgs 159/2011;

7 di dare atto che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni della d g r 5 maggio 2020, n XI/3112;

8 di trasmettere il presente atto a Finlombarda s p a e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www regione lombardia it, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e ai sensi del d lgs  n  33/2013 nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Il segretario: Enrico Gasparini

 

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