D.G.R. Lombardia 26 maggio 2020, n. XI/3183 - Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 2020 come modificato dall’art. 9 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità

Stampa

Parole di interesse: disabilità

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con l r 30 agosto 2008 n 1;

Visti:

− «Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori»;

Richiamate altresì le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità:

Visto il d lgs n 81/2008 «Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Richiamate le seguenti ordinanze regionali:

Richiamate altresì le seguenti delibere regionali:

Tenuto conto che, nella fase di sospensione delle attività dei centri semiresidenziali, le persone con disabilità, che svolgevano i propri programmi riabilitativi, assistenziali e educativi presso tali centri hanno dovuto affrontare situazioni di isolamento e che le loro famiglie si sono trovate a sostenere un carico assistenziale significativo durante tale periodo;

Considerato che ai sensi degli artt 47 e 48 del citato d l n 18 del 17 marzo 2020, le attività dei centri semiresidenziali nei confronti delle persone con disabilità non sono state del tutto interrotte ma sono continuate con modalità differenti che hanno coinciso di solito con attività a distanza o ove possibile, anche al domicilio della persona con disabilità;

Ritenuto indifferibile dare indicazioni per la riapertura, ancorché graduale, delle attività sopra richiamate, garantendo le necessarie azioni di prevenzione a tutela degli ospiti e degli operatori di ciascuna struttura e specificando inoltre che l’inizio dell’operatività sarà successiva ad una precisa pianificazione degli interventi, al fine di assicurare modalità di erogazione che garantiscano di contenere nel modo più stringente possibile il rischio di contagio;

Considerato che in attuazione all’art  8 del d p c m  26 aprile 2020, come modificato dall’art 9 del d p c m  del 17 maggio 2020, è necessario procedere alla predisposizione di un Piano Territoriale regionale, allegato A parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a fornire indicazioni per poter avviare la cosiddetta fase 2 per i servizi diurni e semiresidenziali per persone con disabilità che in Regione Lombardia sono rappresentati da tre specifiche unità di offerta - CDD Unità sociosanitaria, CSE unità sociale e SFA Unità sociale - oltre che per i servizi semiresidenziali e diurni nell’area della salute mentale e NPIA, fatto salvo quanto già stabilito e comunicato con specifiche note dalla Direzione Generale Welfare e per le attività sperimentali per disabili ai sensi della d g r  3239/2012;

Considerato necessario che, pur all’interno delle specifiche responsabilità, la riprogrammazione delle attività avvenga attraverso un’azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/ Ambito e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità, in quanto esistono molteplici realtà locali, sia in termini di tipologia di utenti, che di dimensioni o di localizzazione delle strutture, che non possono essere ricondotte ad un’unica formula organizzativa finalizzata a garantire una riapertura sicura ed efficace dal punto di vista della qualità assistenziale;

Ritenuto fondamentale, contestualmente alla riapertura dei centri semiresidenziali, fare in modo che gli enti gestori effettuino azioni mirate di formazione a tutti gli operatori e agli ospiti, ove possibile, sulle modalità comportamentali individuali correlate alla pandemia in atto e sull’utilizzo corretto dei DPI;

Stabilito che la riapertura delle attività delle diverse unità di offerta dovrà avvenire a seguito di progetti specifici per struttura che dovranno essere realizzati, secondo linee operative territoriali condivise con ATS, Comuni e Ambiti territoriali, da parte degli enti gestori, come meglio specificato all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che nell’ambito della riprogrammazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, gli enti gestori potranno valutare la possibilità di garantire servizi modulari che possono anche prevedere accessi al domicilio da parte di operatori della struttura, per far fronte a esigenze di particolari utenti e potranno assicurare la prosecuzione e/o la attivazione di interventi anche da remoto, definendo i contenuti degli interventi medesimi;

Precisato altresì che sarà comunque assicurata alla persona con disabilità, o alla famiglia, la facoltà di scegliere di differire il rientro in struttura, secondo una programmazione concordata con i competenti servizi territoriali titolari della presa in carico;

Stabilito pertanto di prevedere che la data effettiva di ripresa delle attività dei centri diurni sociali e sociosanitari per persone con disabilità, così come specificato all’art 8 del d p c m 26 aprile 2020, come modificato dall’art 9 del d p c m del 17 maggio 2020, è subordinata alla presentazione da parte degli enti gestori del progetto di riavvio del servizio secondo le modalità e le indicazioni contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione;

Preso atto che con successivo provvedimento, anche in ragione di quanto stabilisce il d l  n  34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», si daranno indicazioni in merito alle risorse aggiuntive disponibili per poter sostenere la fase del riavvio, in particolare al fine di poter garantire il più possibile la copertura dei costi straordinari dovuti alla messa in atto delle misure di prevenzione atte a riaprire i servizi in sicurezza;

Considerato che nella costruzione del piano territoriale regionale è stata sviluppata una azione di coordinamento con le ATS e di confronto con le rappresentanze degli Enti Gestori, delle famiglie e delle persone con disabilità ed ANCI;

Informate, altresì, le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico che si è espresso nella seduta del 22 maggio 2020;

Richiamate la l r 20/08 e le dd g r relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (disabilità)

1 di approvare il Piano territoriale regionale in attuazione dell’art 8 del d p c m 26 aprile 2020, come modificato dall’art 9 del d p c m del 17 maggio 2020, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 di stabilire che la riapertura delle attività delle diverse unità di offerta dovrà avvenire a seguito di progetti specifici per struttura che dovranno essere realizzati, secondo protocolli condivisi con ATS, Comuni e Ambiti territoriali, da parte degli enti gestori, come meglio specificato all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3 di dare atto che nell’ambito della riprogrammazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, gli enti gestori potranno valutare la possibilità di garantire servizi modulari che possono anche prevedere accessi al domicilio da parte di operatori della struttura, per far fronte ad esigenze di particolari utenti e potranno assicurare la prosecuzione e/o la attivazione di interventi anche da remoto, definendo i contenuti degli interventi medesimi;

4 di stabilire che sarà comunque assicurata alla persona con disabilità, o alla famiglia, la facoltà di scegliere di differire il rientro in struttura, secondo una programmazione concordata con i competenti servizi territoriali titolari della presa in carico;

5 di prevedere che la data effettiva di ripresa delle attività dei centri diurni sociali e sociosanitari per persone con disabilità, così come specificato all’art 8 del d p c m 26 aprile 2020, come modificato dall’art 9 del d p c m del 17 maggio 2020, è subordinata alla presentazione da parte degli enti gestori del progetto di riavvio del servizio secondo le modalità e le indicazioni contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione;

6 di dare atto che nelle more di applicazione delle presenti indicazioni, gli enti gestori potranno comunque continuare ad erogare i servizi ai sensi degli artt 47 e 48 del citato d l n 18 del 17 marzo 2020 secondo le modalità individuate;

7  di demandare a successivo provvedimento, anche in ragione di quanto stabilisce il d l  n  34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», indicazioni in merito alle risorse aggiuntive disponibili per poter sostenere la fase del riavvio, in particolare al fine di poter garantire il più possibile la copertura dei costi straordinari dovuti alla messa in atto delle misure di prevenzione atte a riaprire i servizi in sicurezza;

8 di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt 26 e 27 del d lgs n 33;

9 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www regione lombardia it e di trasmettere lo stesso alle ATS

Il segretario: Enrico Gasparini

[c’è allegato in BURL 1 giugno 2020]

Tags: , , , ,