D.G.R. Lombardia 18 maggio 2020, n. XI/3144 - Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi in conto corrente (Bando Innevamento 2020)

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Parole di interesse: bilanci; contributi; sport

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

Richiamati:

Vista la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 (art. 3, comma 1), ed in particolare l’Asse 3, Sviluppo e monitoraggio dell’impiantistica sportiva, paragrafo 3.3. Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci, che prevede il sostegno alla gestione e all’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci – in particolare da discesa e da fondo – con l’obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport della neve;

Vista la d.g.r. n. X/6028 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Documento di azione regionale per l’adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, che, in particolare, impegna le Direzioni Generali interessate a continuare lo sviluppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinandole in dettagli negli strumenti a disposizione di ogni politica settoriale;

Considerato che il Documento di azione regionale per l’adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, al punto 3.2.4.4 «Turismo e Sport», individua il turismo invernale come un importante settore economico per la Lombardia, con notevoli volumi di prodotto, e considera la presenza di neve come il fattore generante reddito, raccomandando di:

Visti:

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Considerato che l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno avuto e continuano ad avere un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle PMI;

Ritenuto che la concessione dei contributi - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - possa avvenire mediante l’applicazione di una delle seguenti due procedure, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda:

Dato atto che:

Visto:

Considerato che:

Considerato inoltre che:

Rilevato che, la presente deliberazione, si pone in continuità con gli analoghi provvedimenti adottati a valere sulle stagioni sciistiche 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per il sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi (dd.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, n. XI/276 del 28 giugno 2018 e n. XI/1766 del 17 giugno 2019), attraverso i quali sono stati assegnati a circa 40 beneficiari, soggetti gestori di impianti di risalita e di piste da sci (discesa e fondo), complessivamente circa 5 mln € di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata;

Ravvisata l’opportunità di confermare la misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita anche per le stagioni sciistiche 2019/2020 e 2020/2021, allo scopo di dare continuità al processo di rilancio dell’offerta turistica montana della Lombardia, rendendola maggiormente attrattiva nei confronti dell’utenza, e di innalzamento degli standard di sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, anche mediante l’innevamento artificiale, in considerazione anche dei costi connessi agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci ed all’applicazione dei protocolli per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19, che i gestori dovranno affrontare nella fase di riapertura, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri;

Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria della misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita ammonti 2.800.000 euro, di cui 1.400.000 euro per la stagione 2019/2020 (Bando Innevamento 2020) e 1.400.000 euro per la stagione 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), la cui copertura è data sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visti:

Dato atto che si procederà pertanto:

Vista la legge n.  241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - stagione sciistica 2019/2020 e 2020/201, contenuti nel documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che prevedono l’approvazione di due distinti bandi:

− uno riferito alla stagione sciistica 2019/2020 (Bando Innevamento 2020), entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento;

− uno riferito alla stagione sciistica 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), entro e non oltre il 28 maggio 2021;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Stabilito che:

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;

Vista la l.r. n.  20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato: (sport) (contributi)

  1. di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, per le stagioni sciistiche 2019/2020 e 2020/201, contenuti nel documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura ammonti complessivamente a 2.800.000 euro a carico del capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: (bilanci)
  1. di dare atto che i contributi sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l’applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295:

− ai sensi del Regolamento (UE) n.  651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

− ai sensi del Regolamento (UE) n.  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

  1. di demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;
  2. di dare atto che con successivi provvedimenti del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà:

− entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, all’emanazione del bando attuativo della presente misura per la stagione 2019/2020 (Bando Innevamento 2020), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», al quale saranno riservati 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020 e 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;

− entro e non oltre il 28 maggio 2021, all’emanazione del bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione sciistica 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», al quale saranno riservati 100.000 euro a valere sul Bilancio 2021 e 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2022;

  1. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it

Il segretario: Enrico Gasparini

 

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