D.G.R. Lombardia 18 maggio 2020, n. XI/3143 - Bando Impianti SportivI 2020 - Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà

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Parole di interesse: bilanci; contributi; sport

 

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

− l’art. 1 lettera g), che pone tra le finalità della legge, la promozione di una maggiore  fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni  scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all’aperto;

− l’art. 3 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di individuare  annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di  assegnazione dei benefici e degli incentivi, per il sostegno alla realizzazione, all’adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi  quelli scolastici, e di aree attrezzate all’aperto, come specificato alla lettera f);

− all’art. 4, comma 1, che stabilisce la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato;

Richiamato:

Vista la Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) per la concessione e gestione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi inerenti il patrimonio infrastrutturale lombardo nel periodo 2020 – 2023, approvata con d.g.r. n. XI/3045 del 15 aprile 2020 e sottoscritta in data 15 maggio 2020, che disciplina la cooperazione tra le Parti per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, finalizzate alla realizzazione di interventi ed azioni riferite ad interventi di costruzione, riqualificazione ed ampliamento dell’impiantistica sportiva di uso pubblico, finalizzati altresì all’efficientamento gestionale degli impianti sportivi, con lo scopo di favorire al massimo l’incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo;

Dato atto che la Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Regione Lombardia prevede:

− contributi regionali in conto capitale a fondo perduto, nei limiti previsti dalla normativa applicabile;

− contributi regionali in conto capitale destinati alla copertura della quota di cofinanziamento dei mutui stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo;

− agevolazioni consistenti in contributi, a riduzione del tasso d’interesse, per i mutui stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo, alle condizioni che saranno stabilite nei singoli provvedimenti Regionali;

− mutui chirografari (c.d. «light»), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate, di importo fino a 60.000 Euro;

− accesso al Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (art. 90, legge 289/2002), gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo e possibile costituzione di un Fondo di garanzia apportato dalla Regione;

− contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

− altri strumenti specifici, valutati di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze, e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statutarie di Regione Lombardia e dell’Istituto;

Vista l’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo (art. 7, l.r. 26/2014), dalla quale risulta che alla data del 13 maggio 2020 sono censiti in Lombardia:

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto:

Visto le «Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali», approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport con Prot. n. 3180 del 3 maggio 2020;

Rilevato che le citate Linee-Guida sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale nei termini sopra individuati a seguito del lockdown per l’emergenza COVID-19, e che esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento;

Visto il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di loockdown;

Considerato che:

Visti:

Viste la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020)1863 final - del 3 aprile 2020 e la Comunicazione sulla Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 2215 final – del 3 aprile 2020 e s.m.i.;

Visto che la Commissione Europea riconosce:

Ritenuto che la concessione dei contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possa avvenire nel rispetto del regime SA. 49295 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b,8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 30 aprile 2020 e s.m.i., ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti e nei limiti e per la durata del regime di aiuto a seguito della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano;

Dato atto che, in caso di interventi su impianti sportivi nei quali verranno svolte attività economiche, che incidono o che potrebbero incidere sugli scambi tra stati membri, alterandone la libera concorrenza, i contributi previsti dalla presente deliberazione richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:

Dato atto che, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visti:

Dato atto che ove necessario, Regione Lombardia ed Istituto per il Credito Sportivo, ognuno per la propria competenza, procederanno pertanto:

Vista la legge n.  241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto necessario approvare, i criteri per l’assegnazione di contributi ed agevolazioni finanziarie per la realizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi proprietà pubblica sul territorio lombardo («Bando Impianti Sportivi 2020») e necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di Enti Pubblici e gestori nella fase di riattivazione dei siti sportivi per le attività sportive dopo la fase di lockdown che, nello specifico prevedono la concessione di un contributo in conto capitale a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, ed ulteriori possibilità di finanziamento opzionale per la realizzazione del medesimo progetto per la quota di progetto non coperta da contributo regionale, che potrà essere richiesta dai soggetti beneficiari direttamente ad ICS in una delle seguenti forme:

come riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della comunicazione in data 14 maggio 2020 con la quale l’Istituto per il Credito Sportivo ha condiviso i contenuti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi agli impianti sportivi di proprietà pubblica ammonta a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio dell’Istituto del Credito Sportivo, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n.  34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n.  20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (contributi) (sport)

  1. di approvare l’Allegato A «CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO (BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono anche stabilite le modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, nonché le condizioni e le modalità di cooperazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, in attuazione della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia il giorno 15 maggio 2020;
  2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: (bilanci)

− 500.000,00 sull’Esercizio 2020;

− 1.000.000,00 sull’Esercizio 2021;

− 6.000.000,00 sull’Esercizio 2022;

  1. di prevedere che la concessione dei contributi avviene - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, sono assegnati nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295 - ai sensi del regolamento (UE) n.  651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b,8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 e s.m.i., nei limiti e per la durata regime di aiuto della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano; ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti;
  2. demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;
  3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà, entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, all’emanazione del bando attuativo della presente misura (BANDO 2020 IMPIANTI SPORTIVI), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
  4. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 7. di trasmettere il presente atto all’Istituto per il Credito Sportivo e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

[c’è allegato in BURL 22 maggio 2020]

 

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