D.G.R. Lombardia 23 marzo 2020, n. XI/2965 - Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione

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Titolo completo "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020"

Parole di interesse: sospensione termini; tributi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»: convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il d. p. c. m. del 23 febbraio 2020 concernente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6» con il quale, fra l’altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione compresi gli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la l. r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Visto, in particolare, l’art. 14 della richiamata l. r. n. 10/2003, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di rimettere in termini i contribuenti regionali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore e di sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi regionali non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate;

Richiamato il decreto della dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, 27 febbraio 2020, n. 2521, con il quale in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48, sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del citato d.p.c.m. 23 febbraio 2020;

Visto per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi dell’epidemia da COVID-19 che l’eventuale assembramento nelle date di a scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al pubblico, abilitati alla riscossione, possa determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

Ritenuto necessario, altresì, per allineare le disposizioni regionali in materia di tributi regionale a quelle emanate dal Governo con il citato d.l. n. 18/2020, disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l. r. 10/2003, la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti la cui scadenza è compresa nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni espresse in premessa:

DELIBERA (sospensione termini) (tributi)

  1. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, sono sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  2. che gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del punto 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato;
  3. di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regione Lombardia alla sospensione della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020;
  4. di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;
  5. di dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, per l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
  6. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nella presente deliberazione attraverso la pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, www.tributi.regione.lombardia.it, mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione.

Il segretario: Enrico Gasparini

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