Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 23 marzo 2020, n. XI/2963 - “Approvazione dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Anci Lombardia, Confcommercio Lombardia e Confesercenti Lombardia per la promozione dell’iniziativa «Negozi a casa tua»”

  • Approvazione dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Anci Lombardia, Confcommercio Lombardia e Confesercenti Lombardia per la promozione dell’iniziativa «Negozi a casa tua»

Parole di interesse: imprese

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990 n   241, art 15 «Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni» che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per la stipula di tali accordi è prevista sempre la forma scritta ai sensi dell’art 11 della citata legge 241/1990;
  • il dpcm 11 marzo 2020 relativo all’assunzione di misure urgenti di contenimento del contagio da virus denominato «COVID 19», che ha previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Richiamata la d g r  n  154 del 29 maggio 2018 «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura»;

Dato atto che, tra le misure restrittive imposte dal suddetto d p c m in ordine all’emergenza sanitaria, resta, comunque, consentita la consegna a domicilio dei generi alimentari e di prima necessità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento, trasporto e consegna;

Considerato che:

  • dal confronto tra l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia e le Associazioni del comparto del settore commerciale è sorta l’esigenza di promuovere e coordinare le attività di consegna a domicilio per le categorie merceologiche consentite;
  • sul territorio lombardo si stanno moltiplicando le iniziative spontanee da parte di Comuni e commercianti per effettuare consegne a domicilio alla propria clientela e a chi si trova in situazione di bisogno;

Ritenuto opportuno procedere ad un coordinamento delle suddette iniziative, a favore della popolazione lombarda, al fine di garantire una maggiore informazione ai cittadini favorendo nel contempo il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus denominato «Covid-19»;

Considerato che ANCI Lombardia:

  • come da Statuto, costituisce associazione autonoma regionale dei Comuni lombardi;
  • ha piena competenza e autonomia nei rapporti con Regione Lombardia nella tutela degli interessi degli associati nelle materie di competenza regionale;
  • stante la natura delle finalità istituzionali perseguite e per la disponibilità di specifici strumenti e canali di comunicazione, informazione e consulenza verso i Comuni, si pone come interlocutore in grado di fungere da raccordo tra Regione Lombardia e i comuni lombardi nell’attivazione e attuazione di iniziative sul territorio e nella diffusione delle stesse presso il più ampio numero di enti locali lombardi;
  • condivide con Regione Lombardia l’obiettivo di contenere la diffusione del virus Covid-19 e informare i cittadini sulle opportunità di consegna a domicilio dei generi di prima necessità a tutela della salute dei singoli e della collettività;

Valutata la rilevanza delle Associazioni di rappresentanza delle imprese del settore commerciale quale veicolo di diffusione delle iniziative istituzionali, a garanzia della maggiore partecipazione delle imprese del comparto;

Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere nell’attuazione dell’iniziativa «Negozi a casa tua» le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative ai sensi della l 580/93;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione per la promozione dell’iniziativa «Negozi a casa tua» di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che verrà sottoscritto dal Presidente;

Dato atto che l’Accordo di collaborazione di cui all’allegato A non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Dato atto che all’Accordo di cui all’Allegato A potranno aderire operatori economici di altri settori, anche attraverso le loro associazioni maggiormente rappresentative, per la consegna a domicilio di categorie merceologiche che non sono oggetto di divieto per l’emergenza sanitaria «Covid-19» ai sensi delle disposizioni delle autorità competenti;

Stabilito che:

  • l’Accordo avrà validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus denominato «Covid-19»;
  • le nuove richieste di adesione all’accordo possono essere accolte dal Presidente e dagli Assessorati competenti per materia che possono anche revocare la condivisione dell’Accordo con i sottoscrittori che operino in maniera ritenuta non coerente con le finalità dell’Accordo e con l’azione regionale per il contenimento del Covid-19;
  • sono demandate al Dirigente pro-tempore della U O Commercio Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione dell’iniziativa «Negozi a casa tua» e l’assunzione dei relativi provvedimenti, ivi compresi, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, quelli connessi a nuove adesioni dell’Accordo di cui all’Allegato A;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del d. lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (imprese)

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati:

1 di approvare lo schema di Accordo con ANCI Lombardia, Confcommercio Lombardia e Confesercenti Lombardia per la promozione dell’iniziativa «Negozi a casa tua», di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà sottoscritto dal Presidente;

2 di dare atto che l’Accordo di collaborazione di cui all’allegato A non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

3 di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art 23 del d. lgs. 33/2013;

4 di prevedere che al protocollo Accordo di cui all’Allegato A potranno aderire operatori economici di altri settori, anche attraverso le loro associazioni maggiormente rappresentative per la consegna a domicilio di categorie merceologiche che non sono oggetto di divieto per l’emergenza sanitaria «Covid-19» ai sensi delle disposizioni delle autorità competenti;

5 di stabilire che le nuove richieste di adesione all’accordo possono essere accolte dal Presidente e dagli Assessorati competenti per materia che possono anche revocare la condivisione dell’Accordo con i sottoscrittori che operino in maniera ritenuta non coerente con le finalità dell’Accordo e con l’azione regionale per il contenimento del Covid-19;

6 di demandare al Dirigente pro-tempore della U O Commercio Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione dell’iniziativa «Negozi a casa tua» e l’assunzione dei relativi provvedimenti, ivi compresi, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, quelli connessi a nuove adesioni dell’Accordo di cui all’Allegato A;

7 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

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