Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 16 marzo 2020, n. XI/2954 - Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze

Titolo completo “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2862/2020): determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19 per i rinnovi domande B1"

Ambito: Assistenza a disabili e persone non autosufficienti

Parole di interesse: assistenza; disabilità

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

Viste:

  • la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all’art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;
  • la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
  • la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:

− l’art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;

− l’art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l’impegno diretto delle reti familiari nell’assistenza continuativa;

  • la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
  • la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

Richiamate:

  • la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell’ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
  • la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall’accudente per le funzioni vitali e primarie;

Visti:

  • il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n. 13;
  • il d.p.c.m. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020;
  • il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020;
  • il d.p.c.m. 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Richiamate altresì le seguenti delibere della Giunta Regionale:

  • del 23 dicembre 2019, n. 2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020»;
  • del 31 gennaio 2020 n.  2798 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019- 2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1»;
  • del 18 febbraio 2020 n. 2862 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019- 2021 - annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni»;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale, si rende necessario intervenire con il presente provvedimento al fine di far fronte alle difficoltà manifestate dalle persone con disabilità e delle loro famiglie nella gestione della quotidianità, ivi compresa la difficoltà nella presentazione delle domande per la Misura B1 garantendo nel contempo la continuità della Misura stessa;

Dato atto che a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici emerge che la situazione contingente, ha creato non poche ripercussioni sulla presentazione delle domande per la misura B1, che al momento risultano essere un numero molto limitato rispetto alle situazioni in carico a fine gennaio 2020;

Considerato opportuno quindi procedere all’adozione del presente atto al fine di garantire per i mesi di febbraio e marzo, nel rispetto dei criteri fissati dalla d.g.r. n. XI/2862/2020:

  • la continuità della Misura B1 anche in caso di mancata presentazione della domanda o incompletezza documentale della stessa;
  • la continuità della Misura B1 per i mesi di febbraio e marzo 2020 a prescindere dalla condizione economica, in quanto in questa fase di emergenza sanitaria risulta spesso impossibile ottenere l’ISEE;

Precisato inoltre che risulta necessario, per le ragioni sopra richiamate legate all’emergenza sanitaria, differire il termine di presentazione della domanda al 30 aprile 2020 per persone in continuità modificando quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/2862/2020;

Ritenuto pertanto, di riconoscere ai beneficiari della Misura B1 in carico al 31 gennaio 2020:

  1. a) per il mese di febbraio con pagamento entro il mese di marzo: il medesimo valore del buono erogato a gennaio 2020, anche in assenza di presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione economica;
  2. b) per il mese di marzo con pagamento entro il mese di aprile, valutata la dinamica dell’emergenza in atto:

− per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di reperimento) e in attesa di perfezionamento;

 − per coloro che non hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo pari ad € 600,00 (livello essenziale regionale di assistenza per il caregiver familiare);

Dato atto altresì che i contributi di cui al punto b) vengono liquidati alle persone in carico al 31 gennaio 2020 a titolo anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della definizione del progetto individuale, ad eccezione di coloro che non presenteranno domanda per superamento limiti ISEE;

Considerato di confermare quanto previsto nella d.g.r. n. XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

Dato atto di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della Direzione Generale competente l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato: (assistenza) (disabilità)

  1. di riconoscere e garantire quindi la continuità alle persone prese in carico con la Misura B1 al 31 gennaio 2020 per i mesi di febbraio e marzo anche in caso di mancata presentazione della domanda o incompletezza documentale della stessa, ma pur sempre nel rispetto dei criteri fissati dalla d.g.r. n. XI/2862/2020;
  2. di riconoscere e garantire la continuità della Misura per i mesi di febbraio e marzo 2020 a prescindere dalla valutazione della condizione economica (ISEE);
  3. di differire il termine di presentazione della domanda al 30 aprile 2020 per le persone in continuità modificando quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/2862/2020;
  4. di riconoscere ai beneficiari della Misura B1 in carico al 31 gennaio 2020:
    a) per il mese di febbraio con pagamento entro il mese di marzo: il medesimo valore del buono erogato a gennaio 2020, anche in assenza di presentazione della domanda e a prescindere dalla valutazione economica;
    b) per il mese di marzo con pagamento entro il mese di aprile, valutata la dinamica dell’emergenza in atto:

− per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di reperimento) e in attesa di perfezionamento;

− per coloro che non hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo pari ad € 600,00 (livello essenziale regionale di assistenza per il caregiver familiare);

  1. di dare atto che i contributi di cui al punto 4 lettera b) vengono liquidati alle persone in carico al 31 gennaio 2020 a titolo anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della definizione del progetto individuale, ad eccezione di coloro che non presenteranno domanda per superamento limiti ISEE;
  2. di confermare quanto previsto nella d.g.r. n. XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;
  3. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
  4. di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
  5. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparin

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