Lombardia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lombardia 29 maggio 2020, n. 554 - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – Modifica dei punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 e cessazione efficacia del punto 21 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020”

  • II provvedimento riscrive parzialmente la precedente ordinanza del 1 aprile 2020, n. 520. Ambito: gestione dei rifiuti e bonifica.

Parole di interesse: attività lavorative; misure di cautela; rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro

IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti, altresì, gli atti nazionali assunti dall’avvio della dichiarazione nazionale dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile, del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Salute, degli Interni e dello Sviluppo Economico e dal Parlamento in sede di conversione dei diversi decreti-legge approvati e, da ultimo:
• Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d.p.c.m. del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• I decreti-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti, inoltre, le seguenti ordinanze del Presidente della Regione Lombardia
• n. 537 del 30 aprile 2020 che stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal d.p.c.m. del 26 aprile 2020;
• n. 539 del 3 maggio 2020, in sostituzione della precedente ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020;
• n. 547 del 17 maggio 2020 recante: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art 3 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19»;
Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 520 del 1° aprile 2020 recante «Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto l’art. 191 del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale», che attribuisce alle Regioni, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare «Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota», che, al fine di poter superare questo momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti, vista la dotazione impiantistica sull’intero territorio nazionale, segnala l’opportunità di assicurare maggiore flessibilità rispetto all’utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti; a tal fine richiama la possibilità, prevista dalla legislazione nazionale all’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, di adottare ordinanze contingibili e urgenti,
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22276 del 30 marzo 2020 che, in linea con la precedente nota ministeriale sopra citata, fornisce indicazioni alle Regioni che intendano scegliere lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, del d.lgs. 152/200, per gestire le criticità verificatesi sul proprio territorio nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza da Covid-19;
Dato atto che con ordinanza regionale n. 520 del 1° aprile 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell’art 191 del d.lgs 152/2006, per garantire il corretto e continuativo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti, sono state definite forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale fino al 31 agosto 2020;
Visto il documento della Commissione Europea «Waste management in the context of the coronavirus crisis» del 14 aprile 2020 che ha fornito alcune indicazioni sulla gestione dei rifiuti durante l’emergenza e, in particolare, ha dato la chiara indicazione che i rifiuti, compresi i DPI, prodotti da soggetti infetti in isolamento presso le proprie case, debbano essere conferiti nel rifiuto urbano indifferenziato, confermando pienamente le disposizioni dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020;
Dato atto che a seguito dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente di Regione Lombardia nn. 537 e 538 del 30 aprile 2020 il punto 21, relativo ai cantieri di bonifica dell’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 520 del 1° aprile 2020 risulta superato;
Dato atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ha delineato il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, verranno definite le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;
Dato atto che con ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 sono state consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi indicate all’allegato 1 dell’ordinanza stessa, nel rispetto dei contenuti delle «linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico da Regione Lombardia e nel rispetto di quanto previsto del punto 1.3 dell’ordinanza stessa;
Visto il documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA «I rifiuti costituiti da DPI usati» contenente indicazioni in ordine alla gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati;
Visto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, ISS COVID 19 n. 26/2020 «Indicazioni ad interim sulla gestione di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico» del 18 maggio 2020 ;
Ritenuto, inoltre, necessario, a fronte del riavvio delle attività economiche, così come stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento e sulla base delle indicazioni definite nel rapporto ISS COVID 19 n. 26/2020 del 18 maggio 2020 e nel documento di ISPRA, fornire agli operatori economici indicazioni relative alla modalità di gestione dei rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 ad integrazione di quanto già disposto al punto 3 dell’Ordinanza n.520 del 1° aprile 2020, specificando che, qualora l’attività economica non sia servita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti, è possibile attribuire a tali rifiuti in alternativa il codice EER 150203, purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020;
Ritenuto che le medesime indicazioni operative previste dal punto 13 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 siano estese anche agli impianti che ritirano rifiuti aventi codice EER 150203 (limitatamente al trattamento delle mascherine e dei guanti monouso per prevenzione contagio di COVID-19) al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori e il contenimento della diffusione del virus;
Ritenuto necessario raccomandare ai datori di lavoro, come indicato nel rapporto ISS COVID -19 n.26 del 18 maggio 2020, di fornire contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti per evitare il littering di tali rifiuti ed in particolare di seguire le indicazioni di detto rapporto in relazione al posizionamento e alla gestione di tali contenitori;
Ritenuto, visto il perdurare dello stato emergenziale, seppure con un calo del numero di contagi, di consentire, seppur limitatamente e solo in caso di impossibilità di procedere con altri mezzi, anche lo spazzamento manuale e l’utilizzo dei soffiatori meccanici e degli spazzatori ad aria per la pulizia stradale;
Precisato che le limitazioni di cui al precedente punto non si applicano alle attività di manutenzione del verde;
Ritenuto, altresì, a fronte di quanto disposto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e dell’ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, consentire la riapertura dei Centri del riutilizzo nel rispetto delle indicazioni stabilite da tale ordinanza;
Dato atto che a seguito dell’approvazione dell’ordinanza 520 del 1° aprile 2020 gli Uffici regionali hanno effettuato il monitoraggio dei flussi dei rifiuti gestiti negli inceneritori lombardi, dal quale emerge che non vi sono state criticità circa il quantitativo di rifiuti trattati in questi impianti nella fase emergenziale e non che si è registrato un incremento significativo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo trattati;
Ritenuto, pertanto, a fronte dell’aumento contenuto della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo, di modificare il punto 12 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 che, in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, prevede la possibilità che i rifiuti sanitari a rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa, introducendo la previsione che tale deroga possa essere richiesta soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili;
Ritenuto comunque di mantenere la possibilità di deroga all’art. 10 del d.p.r. 254/2003 al fine di scongiurare una possibile emergenza nella gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo che si potrebbe verificare a seguito di un aggravio dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto di sostituire, trattandosi di mero errore materiale, al punto 15, lettera c, il riferimento «art. 237-ter, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/06» con «art. 237-ter, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06» e di precisare al punto 15, lettera c) che «tale carico termico sostituisce quindi, per l’anno 2020, il limite quantitativi annuo autorizzato»;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di modificare le disposizioni dei punti 3, 9 ,12, 13 e 15 e di confermare che cessa l’efficacia del punto 21 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, restando ferme tutte le altre disposizioni in essa contenute ai restanti punti e non modificate con il presente atto;
Sentita la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;
Visto il parere di ARPA pervenuto con nota T1 2020 20846 del 21 maggio 2020 in ordine agli aspetti ambientali di competenza;

DISPONE (rifiuti)
di modificare e sostituire le disposizioni contenute ai punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, di confermare che cessa l’efficacia del punto 21, restando invece confermate, nel resto, le forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti che interessano tutto il territorio regionale definite dalla stessa ordinanza n. 520;

E, CONSEGUENTEMENTE ORDINA (rifiuti)
ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016:
3. che i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzati all’interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301. È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n.520 del 1°aprile 2020. A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l’abbandono di rifiuti.
8. che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che nel periodo di emergenza COVID 19:
• il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;
• le superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detergenti/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell’ambiente;
• sia ridotto al minimo, in caso di impossibilità di procedere con altri mezzi, l’utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, per evitare il sollevamento della polvere, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti;
9. di consentire l’attività dei Centri del riutilizzo e, qualora siano effettuate anche attività di distribuzione o vendita dei beni, che tali centri debbano rispettare in particolare anche le indicazioni operative fornite dell’ordinanza 547 del 17 maggio 2020 così come definite all’Allegato 1 alla voce Commercio al dettaglio in sede fissa;
12. che, in deroga agli atti autorizzativi:
a) tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104;
b) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, in deroga anche all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili.
Per avvalersi di tali possibilità, i gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da:
• una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;
• una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzi l’indisponibilità di altri impianti (solo per deroga b);
13. che tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 e codice EER 150203 (limitatamente a fazzoletti, mascherine e guanti monouso per prevenzione contagio da COVID-19) debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità con nota AOOISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare: (misure di cautela) (attività lavorative) (salute e sicurezza sul lavoro)
• sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
• siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all’uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
• siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
• siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell’ISS, garantendo le massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto. Laddove gli impianti di trattamento non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, tale rifiuto non potrà essere ritirato e dovrà essere inviato direttamente ad incenerimento;
15. che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020, tale carico termico sostituisce, quindi, per l’anno 2020 il limite quantitativo annuo autorizzato; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera l) del d.lgs 152/06;
che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006;
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il presidente
Attilio Fontana

 

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