O.P.G.R. Lombardia 30 aprile 2020, n. 538 - Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore del trasporto passeggeri

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Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; sanità; trasporti.

IL PRESIDENTE

Viste:

− l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 509 del 13 marzo 2020;

− l’ordinanza Presidente di Regione Lombardia n. 510 del 18 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», con particolare riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera ff), nonché l’articolo 7 e gli allegati 8 e 9, valido dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020;

Preso atto che la comunità scientifica continua ad indicare come elemento essenziale per limitare il contagio, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia ed il numero dei casi nel territorio regionale;

Considerata la necessità di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico, è indispensabile l’attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni gli enti regolatori dei servizi di trasporto, i gestori dei servizi di mobilità ed il settore dell’istruzione, economico e produttivo, sollecitando e promuovendo iniziative a tal fine orientate; Considerata inoltre la necessità di favorire la riduzione della domanda di trasporto, ricorrendo al lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza, alla turnazione lavorativa, alla riprogrammazione degli orari scolastici;

Ritenuto necessario dettare misure specifiche per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità effettuati (servizi ferroviari, di navigazione, auto-filo-metro-tramviario e impianti a fune) e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi di cui all’art.v2, c. 4 e 5, l.r. n. 6/2012, aventi validità sino al 31 agosto 2020, con particolare riguardo a:

− distanziamento;

− riprogrammazione del servizio;

− utilizzo di protezioni individuali; abrogando le disposizioni già diramate con le Ordinanze del Presidente della Regione sopra richiamate;

ORDINA (trasporti) (misure di contenimento e gestione)

  1. con riferimento alla programmazione del trasporto pubblico di passeggeri, la ripresa ordinaria del servizio, come nella fase precedente all’emergenza sanitaria, su tutto il settore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale lombardo, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 così da favorire il distanziamento a bordo dei mezzi, ridurre i fenomeni di accumulo nei punti di accesso e minimizzare le possibilità di assembramento nei nodi di interscambio tra sistemi di trasporto differenti, nonché per garantire le catene di trasporto senza soluzione di continuità, secondo le seguenti declinazioni:
    a) servizi urbani auto-filo-tramviari: orario feriale invernale con eventuale riduzione delle corse di rinforzo scolastico;
    b) servizi urbani ed interurbani di metropolitana: orario feriale invernale;
    c) servizi interurbani su autobus: orario feriale invernale non scolastico;
    d) servizio tramviario interurbano di Milano: orario feriale invernale;
    e) servizio tramviario interurbano di Bergamo: orario feriale invernale non scolastico;
    f) servizio ferroviario regionale: orario feriale invernale (con riferimento al numero di posti passeggero offerti);
    g) servizi a fune (funivia, funicolari ed altri impianti di risalita): orario feriale invernale non scolastico;
    h) servizi di navigazione pubblica sul Lago d’Iseo: servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino.

Per tutti i tipi di servizi elencati dalla lettera a) alla lettera g): nelle giornate festive sarà garantita l’ordinaria programmazione invernale.

Sono soppressi i servizi festivi con periodicità stagionali mirati alla domanda turistica fino all’emanazione di diverse disposizioni in merito alle possibilità di spostamento per motivi turistici.

La programmazione, così come sopra stabilita, dovrà essere resa sino al 31 agosto 2020, salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento.

Il raggiungimento dei volumi di servizio sopra indicati potrà avvenire progressivamente in relazione alle differenti tipologie di trasporto e di bacini di mobilità entro il 31 maggio 2020.

La modulazione dei programmi di esercizio è approvata dai rispettivi enti regolatori del servizio secondo le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali.

Qualora il livello di offerta esercito non sia idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore deve provvedere al potenziamento puntuale del servizio prevedendo l’aumento della capacità del mezzo utilizzato, ovvero della composizione del treno o dei mezzi, ovvero aggiungendo corse di rinforzo o aumentando la frequenza complessiva del servizio.

Possono essere destinati a servizi di linea, previa distrazione secondo le modalità indicate nelle disposizioni statali e regionali di cui alla d.g.r. X/4357/2015 e ss.mm.ii e secondo le modalità indicate nell’allegato 1, i mezzi attualmente utilizzati per i servizi di seguito elencati:

i) servizi finalizzati di linea, applicando l’orario della tipologia di servizio cui è destinato;
j) servizi di collegamento di linea agli aeroporti applicando l’orario della tipologia di servizio cui è destinato;
k) servizi di gran turismo di linea applicando l’orario della tipologia di servizio cui è destinato;
l) servizi di noleggio autobus con conducente applicando l’orario della tipologia di servizio cui è destinato;

2. i servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012, svolti anche con autovetture sino a 9 posti, immatricolate da noleggio con conducente e con le unità di navigazione indicate nell’Allegato 1 della d.g.r. n. XI/1024/2018 anche se costruite antecedentemente al 31 dicembre 2008, in deroga alla d.g.r. n. XI/1024/2018 e ss.mm.ii., e i servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento Regionale n. 6/2014, destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro, verso le strutture sanitarie o altri luoghi consentiti, devono essere esercitati secondo le modalità indicate nell’allegato 1; (sanità)
3. i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente con autovettura di cui alla legge 21/92 sono svolti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 e possono essere impiegati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate, in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza; (sanità)
4. i servizi di collegamento aeroportuale con autobus sono svolti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 e secondo il programma di esercizio comunicato ai competenti uffici - anche in deroga alla tempistica prescritta all’art. 5, c. 2 lett. g) del r.r. n. 8/2015 – qualora sia riattivato il servizio, in relazione all’apertura degli aeroporti ed alla programmazione dei voli;
5. le misure di cui ai punti precedenti hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di successivi provvedimenti;
6. la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e di vigilanza competenti ai sensi della legge n. 689/1981;
7. l’abrogazione delle ordinanze regionali n. 509 del 13 marzo 2020 e 510 del 18 marzo 2020;
8. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, nelle pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il presidente Attilio Fontana

[c’è allegato in BURL 30 aprile 2020]

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