O.P.G.R. Friuli 26 aprile 2020, n. 11 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

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Parole di interesse: sport; ristorazione

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13“, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis e dell’articolo 4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19); Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista la propria ordinanza n. 10/PC del 13 aprile 2020;

Richiamate integralmente a far parte integrante della presente ordinanza le motivazioni e le indicazioni dell’ordinanza n. 10/PC del 13 aprile 2020 e pertanto ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione deve essere, di norma, mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche;

Valutato di richiamare l’attenzione sul fatto che spesso non risulta possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro, quale misura principale di contenimento, anche negli spazi aperti, e che quindi è necessario che le persone fisiche siano munite di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;

Considerato, inoltre, che è necessario garantire un adeguato livello di protezione per le persone confinate negli spazi chiusi aperti al pubblico, ove possono sostare anche per lungo tempo e dove non è sempre possibile garantire una adeguata aerazione;

Considerato, quindi, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che pertanto si rende necessario dotarsi di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;

Rilevato, infatti, che le indicazioni del mondo scientifico indicano che attualmente l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus rimane il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale;

Considerato, più specificatamente, che con le misure finora adottate l’indice complessivo dei contagi in rapporto alla popolazione è il più basso tra quelli delle regioni del nord Italia, che il trend del numero dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva è in costante calo rispetto ai dati assunti al momento dell’emanazione della precedente ordinanza n. 10/PC del 13 aprile 2020;

Considerato che, quindi, è possibile consentire lo svolgimento di alcune attività che per propria natura possono essere svolte mantenendo il distanziamento sociale e anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e pertanto non sono potenzialmente in grado di determinare un aggravamento del rischio di contagio;

Ricordato il disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. f) del DPCM 10 aprile 2020, che dispone che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Visto l’articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato DPCM. che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Ritenuto che la citata lett. aa) del DPCM. 10 aprile 2020 risponde a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell’alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;

Visto l’articolo 1, comma 1, lett. z), del citato DPCM. 10 aprile 2020 che consente l’esercizio dell’attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;

Rilevato che gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attività artigiane, possono esercitare la propria attività di vendita di cibo cucinato e bevande da asporto in quanto non risulta espressamente vietata dalle suddette disposizioni statali;

Ritenuto infatti che la lettura combinata dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa) del DPCM richiamato, consente la vendita da asporto di cibi cucinati e di bibite purché venga assicurata – come già avviene in tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico – la sussistenza dei requisiti igienico sanitari, il rispetto dell’obbligo di utilizzare le mascherine, il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno un metro e le altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l’ingresso controllato dei clienti e la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;

Preso atto, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza presso le proprie abitazioni prevista dalle misure di contenimento e dell’attivazione del lavoro agile;

Preso atto, altresì, che in tutto il periodo di sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;

Valutata l’opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell’asporto;

Considerata la necessità di stabilire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione da remoto e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nella ordinanza 10/PC del 13 aprile 2020;

Dato atto che le disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020 comportano l’obbligo, per tutti, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, solo per le specifiche necessità ovvero di assoluta urgenza in esso individuate, autocertificando tali necessità e assoluta urgenza per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

Ritenuto di definire l’ambito entro il quale è possibile svolgere l’attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, facendolo coincidere con il territorio del proprio Comune, purché si indossi la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, valutando così adeguatamente bilanciata l’esigenza di non comprimere più dello stretto necessario la libertà di movimento delle persone con la salvaguardia della salute;

Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha una precipua vocazione turistica che comporta la necessità di approntare da subito l’avvio di attività che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, garantiscano la ripresa dell’operatività del tessuto produttivo di settori che, altrimenti, sarebbero inattivi per tutta l’annualità 2020;

Precisato che tra le attività cui si fa riferimento con il presente atto sono ricomprese le prestazioni di carattere artigianale rese da terzi e dai proprietari in forma individuale, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio, nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria in quanto sono interventi di norma eseguiti all’aperto ovvero in presenza di poche unità di personale – precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura direttamente i proprietari – e che, soprattutto, non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere;

Ritenuto per tali ragioni di consentire, le prestazioni di carattere artigianale rese da terzi e dai proprietari in forma individuale, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;

Ritenuto di prevedere, anche a conferma, le seguenti misure di contenimento e di comportamento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di rallentare la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

 

ORDINA

  1. che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui alla Ordinanza n.10/PC del 13 aprile 2020. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande; (ristorazione)
  2. che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza; (sport)
  3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
  4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti;
  5. che sia obbligatorio negli altri esercizi commerciali al dettaglio, aperti ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di mettere a disposizione dei clienti e prima dell’accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
  6. che rimangano confermate, per quanto non espressamente regolate dalla presente ordinanza, le diposizioni contenute nell’ordinanza n. 10/PC del 13 aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 27/04/2020 al 03/05/2020.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

 

 

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