O.P.G.R. Friuli 1 marzo 2020, n. 1 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

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Parole di interesse: università; formazione; istruzione; aree sanitarie.

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 a firma congiunta del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministro della Salute;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 recanti misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;

Visto che nel territorio della Regione Veneto si sono verificati finora 223 casi conclamati di contagio e che la diffusione interessa anche aree contigue al territorio regionale;

Considerato che ad oggi nella Regione FVG sono stati accertati 6 casi di contagio in gran parte riconducibili ad attività legate ad attività di formazione;

Tenuto conto che in assenza di immediate ulteriori specifiche misure di contenimento non può escludersi il coinvolgimento di più ampi ambiti del territorio regionale;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerato che è necessario, tra l’altro, garantire gli interventi per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nonché nei servizi educativi dell’infanzia, nelle attività di formazione superiore, nei corsi di formazione professionale e nei master;

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti: a) Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. Sono esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca. Rimangono attivi tutti i percorsi formativi svolti a distanza; b) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno. c) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.

Art. 2 (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 08.03.2020. Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dott. Massimiliano Fedriga

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