Ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. 833/1978

Ordinanza 22 febbraio 2020 (d'intesa con Pres. Regione Veneto) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

  • Si tratta della prima ordinanza del Ministro della salute che interviene a dettare misure di contenimento e gestione per alcuni comuni del Veneto, immediatamente a ridosso dell'identificazione dei primi casi presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud.

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visti gli articoli 32, 117, comma2,lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visto L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U.serie generale,n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U.serie generale,n. 26 del 1° febbraio 2020;
Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaib 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020,prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020,prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020,prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agentivirali trasmissibili”;
Preso atto che nelle giornate del 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud;
Considerato che sussiste un cluster di infezione nel comune di Vo’ ed un caso di infezione nel Comune di Mira;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardoe che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurreil rischio di contagio;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Ritenuto necessario provvedere al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale per rispondere ai propri assistiti che chiedono informazioni sulla patologia da nuovo coronavirus e per coloro che presentano sintomatologia respiratoria, si devono rendere disponibili ad effettuare un triage telefonico e a visitare i soggetti sintomatici a domicilio, al fine di evitare che questi pazienti possano presentarsi direttamente in ambulatorio o in pronto soccorso conil rischio di ulteriore diffusione della patologia. Questa disponibilita viene estesa ai medici di continuita assistenziale per le ore notturne e peri festivi.
Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;
dispone quanto segue: (misure di contenimento e gestione)


disponeconeffetto immediato quanto segue:
Per il Comune di Vo’ (Pd)
A seguito della specifica valutazione epidemiologica dei due casi verificatisi in una comunità ristretta e delle successive positivita riscontrate nei contatti, si definiscono e si declinano le seguenti indicazioni obbligatorie:
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvò quanto disposto nei punti successivi;
3) Sospensionedelle attività lavorative per le imprese dei comunisopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusionedi quelli che operano nei servizi essenziali;
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6) Sospensionedeiservizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi
telematici universitari;
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comunisopra indicati.

Per il Comune di Mira (VE)
Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira é obbligatorio seguirele indicazioni sotto riportate:
1. tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valutera la situazione clinica e le misure
terapeutiche da intraprendere; ;
2. pertutti i soggetti asintomatici si raccomandadiutilizzare le misure igieniche perle malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

  • lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione
    soluzioni idroalcolicheperil lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca conle mani:
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaciantivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 0 alcol;
  • usare la mascherinasolo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
  • i prodotti Made in Chinae i pacchiricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
  • contattare il Numero Verde 1500 se si ha febbre o tosse e si é tornati dalla Cina da meno di 14 giorni;
  • gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
  • qualora non necessario evitare luoghichiusi e di aggregazione.

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni respiratorie di cui sopra.


Per gli Ospedali Riuniti Padova Sud.
1) l’accesso alla struttura ospedaliera é momentaneamente vietato;
2) tutta l’attivita programmata é tassativamente sospesa (attivita chirurgica, donazione, prelievi, attivita ambulatoriale ecc.);
3) a tutto il personale in servizio presso la struttura ospedaliera si dovra: misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi presenti, effettuare il tampone per la ricerca del COVID-19;
attendere l’ esito del tampone (circa tre ore):

A) in presenzadi sintomi e tamponepositivo attivazione del 118 per il ricovero in malattie infettive;
B) in assenza di sintomi e tampone positivo isolamento ospedaliero (presso il reparto del day surgery);
C) in assenza di sintomi e tampone negativo isolamento fiduciario presso la propria abitazione o presso I’ ospedale (su richiesta del dipendente);
D) il personale deve indossare i DPI prima di eseguire i tamponiai pazienti;
E) tutti i dipendenti deve essere eseguito il tampone e adottata la procedura di cui sopra
F) nel caso il tampone risulti negativo dovra essere ripetuto dopo due giorni a tutti i dipendenti dei reparti /servizi dovei pazienti dei casi indice sonotransitati.

4) a tutti i pazienti ricoverati dovra essere eseguito il tampone perla ricerca del COVID -19;
5) ai pazienti ricoverati nei reparti non interessati dai percorsi dei casi indice, prima della dimissione dovra essere effettuato il tampone; .
6) i pazienti ricoverati nei reparti di transito/soggiorno dei casi indice non possono essere dimessi prima del termine del periodo di osservazione;
7) tutti gli utenti presenti in ospedale dovranno essere sottoposti a tampone con analogo protocollo previsto per i dipendenti.


Per l’Ospedale di Mirano:
Si procedera alla sanificazione degli ambienti di degenza del pazientee alla valutazione degli operatori sanitari che sono venuti a contatto conil paziente, tramite visita e tampone.
La valutazione in merito al mantenimento e/o alla ‘modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento della Regione Veneto
congiuntamente con le Autorita centrali.

Il Prefetto di Padova e il Prefetto di Venezia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Padova, 22 febbraio 2020

Osservatorio sulle fonti

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