Ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. 833/1978

Ordinanza 2 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicata in GU n.91 del 6-4-2020

  • L'ordinanza stabilisce che l’importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19 potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Parole di interesse: dispositivi medicali; dispositivi di assistenza ventilatoria; dogane.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2020, n. 84;

Vista l’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza del 28 marzo 2020, n. 6, concernente le attività frontaliere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di accelerare il più possibile le procedure per sdoganare i beni mobili utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

  1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, l’importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19, tra cui gli strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, destinati ai soggetti di cui all’ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo svincolo della merce. (dispositivi medicali) (dispositivi di assistenza ventilatoria)
  2. Per assicurare la massima velocizzazione delle operazioni doganali, all’atto dell’importazione l’importatore dovrà fornire evidenza dell’utilizzo della riserva di cui al comma 1. (dogane)
  3. Dovrà essere garantita la costante tracciabilità dei beni importati con la procedura di cui al comma 1 e gli stessi non potranno essere messi in esercizio prima dell’ottenimento del nulla osta sanitario del competente USMAF.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 565

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